PER GLI OPERATORI DI POLIZIA STRADALE

 

In questa pagina ho raccolto gli interrogativi più frequenti in cui ci si può imbattere lavorando sulla strada, durante il controllo alla circolazione stradale; le risposte sono date dalla mia esperienza accumulata tramite consultazione di testi e prontuari, nonché di accurate ricerche su internet: non fidatevi, dunque, al 100% di quanto vi dico; in caso vogliate segnalare errori o dubbi, non esitate a  contattarmi.

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Un cittadino straniero che abbia acquisito la residenza in Italia può continuare a guidare con la patente di guida rilasciata dallo stato straniero di origine?

 

C’è grande confusione in merito a questo argomento.

·        Un cittadino extracomunitario ha l’obbligo di far convertire la propria patente di guida in quella italiana entro un anno dal giorno in cui ha acquisito la residenza in Italia, pena l’applicazione dell’art. 136/6° correlativamente all’art. 116/13°, se scaduta di validità; se, invece, la patente in questione è ancora valida, va applicato l’art. 136/7° correlativamente all’art. 126/7° C.d.S.. La patente, inoltre, qualora non sia conforme al modello stabilito dalle convenzioni internazionali, necessita di una traduzione ufficiale in lingua italiana, pena l’applicazione dell’art. 135/2°-4° co. C.d.S..

·        Il cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea (e, in aggiunta, anche il cittadino di un Paese appartenente allo Spazio Economico Europeo, cioè: Islanda, Liechtenstein e Norvegia), invece, innanzitutto ha diritto a vedersi riconosciuto qualsiasi tipo di patente in suo possesso (anche, per intenderci, la vecchia patente tedesca in cartoncino grigio-verde); per quanto riguarda la validità del documento e dell’obbligo di conversione in quella italiana, è intervenuto il D.M. del 8 agosto 1994 (che ha recepito la Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991), meglio chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n° 98 avente Protocollo n° M/2413-15 del 4 ottobre 1999. Secondo tale normativa, il cittadino proveniente da un Paese membro dell’U.E. ha diritto a guidare in Italia sino al giorno di scadenza indicato sulla propria patente; solo in seguito ha l’obbligo di rinnovarla (e, quindi, convertirla in quella italiana). Qualora sulla patente non sia indicata alcuna data di scadenza (esistono, infatti, stati, come la Germania, in cui la patente ha validità illimitata), le cose si complicano per gli agenti accertatori; è necessario effettuare un accertamento anagrafico per stabilire il giorno preciso in cui il soggetto abbia acquisito la residenza in Italia: da quel momento è come se avesse ottenuto una nuova patente sottostante a tutte le regole vigenti per la patente italiana. Quindi, per esempio, se un cittadino in possesso di una patente B tedesca rilasciata nel 1975 acquisisce la residenza in Italia il 01.01.2000 e quel giorno ha meno di 50 anni d’età, potrà continuare a guidare in Italia con quella patente sino al 02.01.2010; se ha più di 50 anni, la patente scadrà il 02.01.2005 e così via. L’articolo del C.d.S. da applicare è il 126/7° co.; si consiglia di citare nel verbale di contestazione la summenzionata Direttiva CEE e la circolare esplicativa del Ministero degli Interni nonché menzionare esplicitamente l’attività di indagine svolta tramite accertamento anagrafico.

Anche questa vecchissima patente tedesca può continuare ad essere valida, senza bisogno di alcuna traduzione!

 

 

Se un cittadino residente a Milano viene sorpreso a circolare a Palermo con un veicolo avente revisione scaduta, la carta di circolazione va inviata alla MCTC di Milano o di Palermo? Come comportarsi con i veicoli stranieri?

 

Innanzitutto precisiamo che la MCTC ha cambiato denominazione in DTT (Dipartimento per i Trasporti Terrestri). Il documento di circolazione ritirato ai sensi dell'art. 176 comma 18° (applicabile solo in caso di circolazione su autostrada) va inviato, dunque, al DTT di Palermo; ai sensi dell’art. 216 C.d.S., infatti, i documenti di circolazione ritirati (quindi anche la patente o le targhe), vanno inviati all’autorità competente per territorio, in relazione al luogo in cui è stata accertata la violazione. Stessa cosa dicasi per i veicoli stranieri: una carta di circolazione tedesca ritirata va inviata al DTT italiano competente per territorio. Una circolare del Ministero dell'Interno dell'8 luglio 2002 aveva stabilito che, solo per i casi di ritiro della carta di circolazione, era data facoltà al trasgressore di scegliere il DTT al quale sarebbe stato inviato il documento, facendone menzione nel verbale; il 20 marzo 2003, invece, lo stesso Ministero ha dichiarato l'impossibilità di attuare oltre questa procedura. La scadenza della revisione è indicata, sulle targhe tedesche, sul bollino superiore; per le targhe degli altri Paesi è necessario controllare la carta di circolazione e masticare un po’ di lingue straniere. In ogni caso, il trasgressore va sempre autorizzato a proseguire il viaggio, per la via più breve, sino al luogo da lui voluto, da indicare sul verbale di contestazione. Giunto in quel luogo, il veicolo dovrà rimanere fermo finché non avrà superato la revisione.

In caso di violazione all'art. 80 comma 14°, invece, non è più previsto, a decorrere dal 13 agosto 2010, il ritiro del documento di circolazione, ma l'organo accertatore deve provvedere ad annotare sul documento di circolazione (carta di circolazione, certificato di circolazione o certificato di idoneità tecnica) la dicitura "SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE", indicando altresì intestazione dell'ufficio, data e numero del verbale. In caso di circolazione abusiva durante il periodo di sospensione è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (confisca in caso di reiterazione).

 

Una carta di circolazione tedesca (Fahrzeugschein, da non confondere col Fahrzeugbrief)

 

 

E’ vero che i bollini presenti sulle targhe tedesche indicano la validità dell’assicurazione? E’ necessario che il conducente abbia con sé la carta verde?

 

E’ in parte vero: infatti il bollino superiore indica la scadenza della revisione, mentre quello inferiore è il simbolo dello stato di appartenenza del veicolo, la cui assenza sta a significare che la targa è stata demolita. Dal momento che, ai sensi del D.M. 9 febbraio 1994, un veicolo munito di regolare targa di immatricolazione tedesca (nonché di molti altri Paesi, anche non appartenenti all’U.E.) è da considerarsi automaticamente munito di copertura assicurativa RCA, la presenza del bollino è una garanzia dell’esistenza dell’assicurazione. Il conducente, quindi, se sulla targa c’è il bollino inferiore, non ha alcun obbligo di portare con sé o di esibire alcuna carta verde e neanche il certificato di assicurazione. Solo se il bollino inferiore è assente (oppure la targa è doganale, scaduta di validità, riconoscibile perché termina con un rettangolino giallo o rosso su cui è indicata una data) il conducente è tenuto a dimostrare l’effettiva copertura assicurativa del veicolo. Comunque sia, chi circola con un veicolo munito di targa tedesca priva del bollino inferiore o con targa doganale scaduta di validità, è passibile della sanzione prevista dall’art. 93/7° co. C.d.S. (guida di veicolo non immatricolato senza carta di circolazione); quando controllate un veicolo privo del bollino inferiore, il conducente, alla vostra richiesta di esibire la carta di circolazione, se non ce l'ha perché il veicolo è stato demolito, potrebbe fare il furbo consegnandovi il certificato di proprietà e spacciandolo per carta di circolazione: siate più furbi di lui: sulla carta di circolazione c'è scritto "Fahrzeugschein", mentre sul certificato di proprietà c'è scritto "Fahrzeugbrief". Se dichiara di aver lasciato il Fahrzeugschein a casa, contestategli l'articolo 180/1°-7° (ricordandovi che, visto che insiste nel dire che il veicolo è immatricolato all'estero, deve pagare subito la contravvenzione più tutte le altre che eventualmente dobbiate contestargli...).  

Si precisa che le targhe tedesche scritte con caratteri rossi anziché neri sono targhe prova e possono circolare liberamente sul territorio italiano purché accompagnate da valido documento attestante la loro validità temporale e l'intestatario autorizzato alla circolazione di prova. Infatti le targhe di prova tedesche, austriache e di San Marino sono le uniche targhe di prova straniere con le quali è possibile circolare anche sul territorio italiano. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'ottimo approfondimento pubblicato da Tommaso Cozzitorto sul sito del SULPM.

Dall'alto: una targa valida, una targa doganale scaduta a dicembre 1993 ed una scaduta il 12.04.1999 .

 

 

Occhio alle targhe falsificate!!!

 

Sono in circolazione vari tipi di targhe falsificate:

 

·        innanzitutto ricordiamo che, ai sensi del nuovo codice della strada, nelle targhe di tutti i veicoli civili non possono esserci le lettere I,O,U e Q; ciò al fine di evitare che la lettera C possa essere contraffatta in O o Q e che la lettera I possa essere modificata in F, E, L. Stessa cosa dicasi per la lettera U, che potrebbe essere facilmente ricavata modificando una J. Purtroppo, però, le lettere L ed F sono presenti e sono entrambe facilmente modificabili in E, stessa cosa dicasi per la lettera G, che si può facilmente ottenere modificando una C. Un po’ più laboriosa appare, invece, la modifica della lettera P in B o R, ma non c'è da meravigliarsi di nulla: abbiamo scoperto addirittura una targa con un 9 modificato in 0!. Occhio, dunque, quando controllate un veicolo con targa contenente le lettere G ed E. Nessun dubbio, invece, sulla falsità delle targhe contenenti le lettere I, O, U, Q. Tenete presente, inoltre, che nelle nuove targhe le lettere "G" ed "R" sono un po' diverse da quelle vecchie: la linea orizzontale della "G" è stata inserita un po' più sotto e la gambetta della "R" ha un'inclinazione diversa ed è più spostata verso destra:

A sinistra, le lettere vecchie, a destra quelle nuove.

·        Attenzione all’adesivo blu dell’Europa che molti mettono fra una lettera e l’altra della targa: potrebbe nascondere un taglio all’interno di una targa ricavata da pezzi di due targhe diverse!

 

 

Occhio ai bollini di revisione falsi!

 

·        Il bollino della revisione deve sempre avere sul lato superiore sinistro la minuscola scritta “I.P.Z.S. – S.N.”. fate attenzione perché sono in giro molti bollini ricavati ritagliando una parte bianca della carta di circolazione, sulla quale viene successivamente scritta la falsa attestazione di revisione. Nella maggioranza dei casi, il veicolo risulterà oggetto di furto: sono pochi quelli che, per risparmiare pochi euro, rischiano di essere sorpresi con un bollino falso su un veicolo "pulito". E' da tener presente che un veicolo che risulta rubato non potrà mai passare la revisione!

Sottolineata in rosso, la minuscola scritta "I.P.Z.S. - S.N."

 

 

Occhio ai contrassegni di assicurazione falsi!

 

·        Sono in giro numerosi contrassegni di assicurazione ottenuti scannerizzando uno autentico e poi stampando quelli falsi con una stampante a colori. Controllate sempre la cornice del tagliando: in genere contiene degli intrecci così fitti che anche la più sofisticata stampante al laser fa fatica ad imitare. Inoltre i colori, al sole, sbiadiscono in maniera molto più evidente rispetto a quelli dei contrassegni autentici.

 

 

Il certificato di proprietà.

 

Ai sensi del C.d.S. non è obbligatorio avere con sé il certificato di proprietà, anche se è l'unico documento attestante la proprietà di un veicolo. Nella foto sono indicati dalle frecce alcuni elementi da tener presenti per riconoscere un cdp autentico: il numero di serie non deve contenere spazi; se è stato rubato in bianco e poi compilato, sarà difficile riprodurre il codice a barre e il simbolo indicato dalla terza freccia, che vengono entrambi apposti in un secondo momento. La filigrana deve evidenziare degli spicchi di luna oppure il logo "ACI" (appena visibili dalla foto).

 

 

E’ possibile elevare contravvenzioni al C.d.S. a veicoli che siano in sosta e non in circolazione?

 

Ai sensi del C.d.S. la sosta su suolo pubblico è equiparata alla circolazione, quindi tutte le contravvenzioni al C.d.S. sono contestabili.

 

 

Su quali strade vige l'obbligo di tenere accesi i fari anche di giorno?

 

I ciclomotori e motocicli hanno l'obbligo di tenere accesi i fari sempre, su tutti i tipi di strada, durante la marcia. Per gli altri veicoli l'obbligo sussiste solo su autostrade e, a decorrere dal 30 giugno 2003, su tutte le strade esistenti al di fuori dei centri abitati (non solo le extraurbane principali).

 

 

 

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